Assicurazioni per il caso di morte

Che cosa copre la polizza sulla vita “temporanea caso morte?”

A seguito del versamento di un piano prestabilito di premi annui, in caso di morte dell’assicurato entro la scadenza prestabilita, al beneficiario è liquidato un capitale. Le polizze “temporanee caso morte” si risolvono alla morte dell’assicurato o comunque alla scadenza finale del contratto, senza possibilità di rinnovo alle stesse condizioni. In ogni caso i premi pagati restano acquisiti dall’assicurazione.
 

A chi si rivolge?

La polizza sulla vita “temporanea caso morte” è un prodotto assicurativo previdenziale ed è consigliabile ai consumatori che hanno delle persone a carico o che hanno contratto un mutuo. La durata del contratto va quindi commisurata alla maggiore età dei figli (o al raggiungimento della loro indipendenza economica) o alla durata del mutuo.
 

Consigli utili:

  • Le polizze vita “temporanee caso morte” possono essere stipulate a capitale e premio annuo costante (sono la forma più diffusa), a capitale e premio annuo crescente (capitale e premio annuo sono collegati all’indice ISTAT), oppure a capitale decrescente (consigliabile a chi ha contratto un mutuo ed il residuo debito diminuisce con il piano di ammortamento).
  • premesso che l’assicurazione per il rischio di morte è operante qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’assicurato, sono di norma operanti le seguenti esclusioni:
    - attività dolosa del contraente o del beneficiario;
    - partecipazione dell’assicurato a delitti dolosi;
    - partecipazione attiva dell’assicurato ad atti di guerra (controllare in dettaglio la portata di tale esclusione)
    eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche;
    - incidente di volo, se l’assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo oppure se l’assicurato viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
    - suicidio se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione
    - attività sportive praticate non dichiarate alla data della sottoscrizione della proposta di assicurazione o successivamente; - guida di veicoli o natanti a motore per i quali l’assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Consigliamo di controllare attentamente le esclusioni previste nel contratto.
  • L’immediata copertura assicurativa è subordinata alla condizione che l’assicurato si sia sottoposto a visita medica e a eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresa di assicurazioni. Qualora la società assicurativa non preveda l'obbligo di sottoporsi a visita medica, l’assicurazione rimane in parte sospesa per un periodo di sei mesi, denominato “periodo di carenza”. Consigliamo comunque di sottoporvi a visita medica e di controllare attentamente le limitazioni di garanzia operanti durante il periodo di "carenza".
  • Ricordate che in caso di dichiarazioni inesatte o reticenze rilasciate con dolo o colpa grave l’assicurazione può rifiutare il pagamento del capitale in caso di morte dell’assicurato( art. 1892 e 1893 del codice civile).
  • In caso di interruzione dei pagamenti del premio il contratto rimane in vigore per trenta giorni dalla data stabilita per il versamento della rata di premio dopodiché il contratto si risolve automaticamente. A parte questo caso, le polizze vita “temporanee caso morte” si risolvono alla morte dell’assicurato o comunque alla scadenza finale del contratto senza possibilità di rinnovo alle stesse condizioni. I premi pagati restano acquisiti dall’assicurazione.
  • Le somme dovute dall’assicurazione riguardo a contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili (art. 1923 del codice civile).
  • Il beneficiario acquista per effetto della designazione un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione (art. 1920 del codice civile). Ciò significa che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
  • I diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono dopo 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti si fondano (art. 2952 del codice civile).

 

Quanto costa una polizza caso morte?

Il premio dipende dall’età dell’assicurato e dalla durata dal contratto, dalla professione, dallo stato di salute e dalle attività sportive praticate dall’assicurato stesso. La compagnia di assicurazione potrà quindi applicare premi aggiuntivi riguardo a professione, stati di salute e attività sportive praticate dall’assicurato.
I costi di una polizza caso morte sono evidenziabili con un'analisi del fabbisogno assicurativo. L’analisi personalizzata Vi darà un’attenta valutazione delle Vostre esigenze, evitando certi prodotti assicurativi e inutili sprechi.
 

Liquidazione del capitale

Maturato il diritto a ricevere il capitale per decesso dell’Assicurato, il Beneficiario deve presentare tutta la documentazione richiesta per dar corso alla liquidazione. L’Assicurazione è tenuta a corrispondere le somme dovute entro trenta giorni dal momento in cui ha ottenuto la documentazione.
Nell’ipotesi di ritardo nel pagamento sono dovuti al beneficiario gli interessi di mora, calcolati al tasso legale di interesse (art. 1224 del codice civile). Inoltre vi consigliamo di inviare una lettera di reclamo all'IVASS.
 

Aspetto fiscale

Il premio per la copertura per invalidità permanente e per il caso morte può essere detraibile annualmente tramite la dichiarazione dei redditi in base alle normi vigenti.
Attualmente si può detrarre il 19% su un importo massimo di euro 530.

Situazione al
08/2023

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