Esposizione dei prezzi: cosa deve comparire dove?

Pubblicità dei prezzi

Le informazioni obbligatorie sono fissate per legge. Il prezzo di vendita nonché il prezzo per unità di misura devono essere indicati in modo chiaro, univoco e chiaramente leggibile; questo vale per ogni prodotto offerto in vendita da un esercizio commerciale. Univoco, in questo caso, significa “il prezzo finale, valido per un’unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta” (Direttiva 98/6/UE, recepita dal Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005, art. 14-17).
I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello. Tutte le merci comunque esposte al pubblico devono sono soggette a questo obbligo; sono esclusi i prodotti sui quali si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili i prezzo di vendita (D.Lgs. 114/1998, art. 14 e 22, e per la Provincia Autonoma di Bolzano anche LP 7/2000, “Nuovo ordinamento del Commercio”, art. 9).
Sono altresì esclusi – solo per quanto riguarda la Provincia Autonoma di Bolzano – pellicce, “haute couture”, opere di oreficeria, gemme o antichità, il cui prezzo sia superiore ai 1.746 euro. I prezzi di oreficeria e gemme possono essere indicati su piccoli cartellini collegati al prodotto, non visibili dall’esterno (DPGP 39/2000 art. 11 comma 3).

Prezzi per "unità di misura"

L’indicazione dei prezzi per unità di misura e di altre informazioni è regolamentata per legge (Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005, Art. 14-17). Il Codice del Consumo stabilisce, fra le altre cose,:
“Al fine di migliorare l’informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l’indicazione del prezzo per unità di misura. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando e' identico al prezzo di vendita. Per i prodotti commercializzati sfusi e' indicato soltanto il prezzo per unità di misura. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unità di misura quando e' indicato il prezzo di vendita. Il codice non si applica ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, ai prodotti offerti nelle vendite all'asta e agli oggetti d'arte e d'antiquariato”.

“Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato. E' ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. E' fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo”.
 

Esenzioni

Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione, come ad esempio:

  • prodotti commercializzati sfusi che possono essere venduti a pezzo o a collo;
  • prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
  • prodotti commercializzati nei distributori automatici;
  • prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
  • prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta;
  • alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
  • prodotti di fantasia;
  • gelati monodose;
  • prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

 

Sanzioni

Chi viola le disposizioni di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 ad euro 3.098. L’autorità competente è il Sindaco del comune nel quale le contravvenzioni hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti (D. Lgs 114/98, art. 22).
 

Unità di misura

Le unità di misura permesse sono altresì previste per legge (DPR 802 del 20.12.1979, allegato I). Questo vale per nomi, definizioni e simboli.
 

Lingue

Il Codice del Consumo prevede che tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.
 

Quale indicazione è vincolante?

Se alla cassa viene richiesto un prezzo diverso (maggiore) di quello esposto, si ha il diritto di pagare il prezzo esposto. Se il prezzo maggiore è già stato corrisposto, si ha il diritto al rimborso della differenza di prezzo. Al consumatore deve essere restituita la differenza tra il prezzo battuto sul registratore di cassa e quanto effettivamente si dovrebbe pagare (prezzo esposto); la responsabilità è del venditore e questo non può sottrarsi dall’applicare il prezzo esposto. Il rimborso deve avvenire in moneta e non con buoni spesa od altro. La scusa dell’ “importo già battuto in cassa” non conta, esiste infatti sul registratore di cassa il tasto “resa” e comunque una registrazione può anche essere annullata. Per prevenire troppe “sviste” si può segnalare l’accaduto alla Polizia annonaria ed anche al CTCU in copia.
 

Esempi

Modalità di indicazione del
prezzo per unità di misura
:
18,76 €/m
24,37 €/kg
24,37 €/l

 

Esempio di indicazione di prezzi su etichetta o cartello:
Sugo al tonno "ROSSI"
200 g
4,90 EUR
24,50 EUR/kg


Fonte parziale: Informazione sull’obbligo di indicazione del prezzo all’unità di misura / stralcio da varie normative elaborato dal Servizio Metrico della Camera di Commercio di Bolzano.
 

Situazione al
09/2018

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