Tipo di polizza | polizze stipulate o rinnovate fino al 31.12.2000 | polizze stipulate o rinnovate dopo il 31.12.2000 |
polizze vita caso morte | detraibili | detraibili |
polizze caso vita, miste, rivalutabili, capitalizzazioni, index e unit linked |
detraibili solo con durata non inferiore a 5 anni e senza possibilità di ottenere prestiti |
detraibili solo per la parte di premio relativa alla copertura del rischio morte e invalidità permanente qualificata (superiore al 5%) |
polizze infortuni ** |
detraibili | detraibili solo per la parte di premio relativa ai casi di morte e invalidità permanente qualificata (superiore al 5%) |
polizze malattia | non detraibili | detraibili solo per la parte di premio relativa al caso di invalidità permanente qualificata (superiore al 5%) |
polizze che coprono il rischio della non autosufficienza (LONG TERM CARE) |
non detraibili | detraibili solo con garanzia della copertura per l´intera vita dell´assicurato senza possibilità di recesso da parte dell' impresa |
* aliquota fissa da applicare: 19 %
** anche con garanzie limitate alla guida di veicoli a motore per la parte di premio relativa ai casi di morte e invalidità permanente qualificata (superiore al 5%)
Tipo di polizza | polizze stipulate o rinnovate fino al 31.12.2000 | polizze stipulate o rinnovate dopo il 31.12.2000 |
polizze di assicurazione sulla vita con finalitá pensionistiche (PIP o FIP) |
non deducibili | sono deducibili fino a un importo massimo di € 5.164,57* |
polizze R.c.auto | deducibile la quota versata al S.S.N. (10,50%), che deve essere superiore a 40 euro; | deducibile la quota versata al S.S.N. (10,50%), che deve essere superiore a 40 euro; |
* L'importo massimo di € 5.164,57 rappresenta il tetto di deducibilità anche cumulando importi destinati a forme pensionistiche complementare istituite su base contrattuale collettiva e a fondi pensione aperti con adesione individuale.
N.B.: bisogna tenere presente che al momento della riscossione del capitale e/o nella fase di erogazione della rendita gli importi sono sottoposti a tassazione.
Situazione al: 05/2014