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Azioni della Cassa di Risparmio di Bolzano - Centro Tutela Consumatori Utenti
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24.04.2024, 18:28

Azioni della Cassa di Risparmio di Bolzano: la risposta del Direttore del CTCU al Direttore Generale della Cassa di Risparmio di Bolzano


In relazione alle deduzioni formulate dal Direttore Generale della Cassa di Risparmio di Bolzano a seguito della Conferenza stampa dell’11/9/2015 del CTCU, vogliamo osservare quanto segue.

Il Dott. Calabrò rappresenta la Cassa di Risparmio di Bolzano come una banca che ha sempre perseguito gli interessi dei propri clienti, omettendo di dire che nel passato la Banca ha spinto i risparmiatori a perseguire scelte di investimento fallimentari e che hanno procurato notevoli perdite: si veda tra le altre il caso Dolomit. Il CTCU prende atto del nuovo corso che la nuova dirigenza della Cassa intende imprimere e valuta positivamente tale intenzione, ma ribadisce che per gli errori del passato la Cassa non può chiamarsi fuori e risolvere la questione paternalisticamente richiamandosi alla sua funzione di maggior Banca del territorio.

Il Direttore Calabrò richiama la decisione dell’ombudsman Bancario che avrebbe rigettato un ricorso presentato da una azionista, dimenticando che il ricorso dell’azionista al predetto organo (che non è l’autorità giudiziaria e decide in base ai documenti depositati e senza dar luogo a più completi mezzi istruttori e senza contraddittorio) aveva ad oggetto la mancata osservanza della Banca ad un provvedimento Consob del 2009.

La questione che è stata sollevata alla Conferenza stampa dell’11/9/2015 è diversa e può cosi essere riassunta: le azioni della Cassa di Risparmio di Bolzano sono sempre stati titoli “ illiquidi” in quanto non quotate in un mercato regolamentato. Trattandosi di titoli illiquidi le suddette azioni dovevano essere considerate dei titoli con un grado di rischio alto. Dall’esame delle posizioni di centinaia di risparmiatori si è potuto, tuttavia, verificare che gli stessi avevano una propensione al rischio basso, quindi del tutto incompatibile con il rischio alto insito alle azioni della Banca. La Banca, tuttavia, al fine di operare ugualmente le vendite dei suddetti titoli a tali risparmiatori ha così operato: ha rilasciato una raccomandazione personalizzata in merito ai titoli azionari della Banca nella quale ha inserito l’avvertenza di evitare l’acquisto. Subito dopo, tuttavia, risulterebbe che il risparmiatore al fine di ugualmente effettuare l’acquisto dei titoli, li abbia richiesto direttamente.

Il CTCU ritiene che tale procedura sia irregolare e non rispettosa della normativa legale e regolamentare in quanto quando un’operazione è inadeguata la Banca non può e non deve effettuare l’operazione in quanto la stessa verrebbe fatta in violazione dell’art. 21 del Tuf, in quanto non effettuata nel miglior interesse del cliente. Se dunque l’operazione non può essere effettuata, la Banca non può consentire che venga elusa la normativa imperativa facendo risultare che l’operazione viene ugualmente effettuata su richiesta del cliente e, quindi al di fuori della tutela e delle garanzie del servizio di consulenza e della valutazione di adeguatezza.

In tale modo, infatti, si consente ad un risparmiatore con profilo di rischio basso o medio basso, di acquistare dei titoli per lui del tutto non adeguati, con evidente danno per lo stesso, il quale non è in grado di sopportare rischi elevati. Ed è anche per tale procedura irregolare che migliaia di risparmiatori dell’Alto Adige acquistando le azioni della Cassa si sono trovati con titoli non commerciabili ed enormemente svalutati con gravi perdite.

L’Ombudsman bancario (organo, tra l’altro dell’Associazione bancaria Italiana ) non ha valutato la legittimità o meno di tale procedura ma ha preso atto che l’azionista avrebbe rinunciato al servizio di consulenza senza statuire e motivare se tale rinuncia (e la procedura adottata) sia legittima o meno. Ad ogni modo la decisione dell’Ombudsman è errata e comunque non pregiudizievole per altri risparmiatori.

La questione, quindi, resta del tutto aperta e deve essere valutata e lo sarà da una Istituzione imparziale quale la Magistratura, e non può certo essere decisa in un'unica soluzione e senza possibilità di appello, da un organismo della Associazione delle Banche Italiane. Il CTCU, quindi, intende andare a fondo della questione e non intende trascinare i risparmiatori in una battaglia perduta ma intende consentire ai risparmiatori di ottenere in via giudiziale il ristoro dei notevoli danni subiti. Non si tratta, quindi, come insinua il Dott. Calabrò di illudere i risparmiatori, ma si tratta di aprire loro gli occhi su una questione realmente grave e meritevole di essere sanzionata con il risarcimento dei danni.

Walther Andreaus, Direttore CTCU


Comunicato stampa
Bolzano, 18/09/2015

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