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Le pratiche commerciali scorrette (2a parte) - Centro Tutela Consumatori Utenti
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25.04.2024, 12:18

Le pratiche commerciali scorrette (2a parte)


(vai alla prima parte)

Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive (art. 26 co.1)


Le autorità competenti e le sanzioni

Il compito di tutelare i consumatori dalle pratiche commerciali scorrette è affidato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, comunemente chiamata anche “Antitrust”. Si tratta di un’istituzione indipendente che può attivarsi sia d’ufficio sia su istanza di ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse. Per lo svolgimento dei propri compiti è dotata di poteri investigativi e può avvalersi dell’apporto della Guardia di Finanza.
L’Autorità può sospendere, in via cautelare, le pratiche commerciali che appaiono scorrette e, una volta terminati gli accertamenti, ne sancisce il divieto. È inoltre dotata di un importante potere sanzionatorio sia per i casi di accertata pratica commerciale scorretta sia per i casi di inottemperanza ai suoi provvedimenti d'urgenza e ispettivi.

L'intervento dell'Autorità è indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro.

Come denunciare una pratica commerciale scorretta.

Chi si imbatte in una pratica commerciale scorretta, lo può segnalare senza particolari formalità all’Autorità, secondo una delle seguenti modalità:

La “vittima” di una pratica commerciale scorretta ha diritto ad un risarcimento?

Di per sé, il fatto che una prassi commerciale sia dichiarata scorretta non comporta un automatico diritto al risarcimento in capo ai consumatori interessati.
Perché questo diritto sussista bisogna che vi siano i presupposti previsti dal diritto civile ordinario e cioè Naturalmente per quanto riguarda il requisito dell’illiceità l’avvenuta pronuncia dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato potrà essere fatta valere anche in sede civile, così che al consumatore basterà di fatto dimostrare l’esistenza del danno e del nesso di causalità.
Inoltre, quando una pratica scorretta abbia danneggiato una moltitudine di consumatori, questi potranno scegliere di associarsi ed intraprendere la strada dell’azione collettiva risarcitoria (c.d. “class action”), disciplinata dall’art. 140 bis del Codice del Consumo.
Senza contare che, anche in sede stragiudiziale, se si fa valere una pronuncia dell’Autorità è più facile trovare un’azienda disposta a venire a miti consigli!

Consigli ed assistenza

Comunque è sempre utile anche consultare un’associazione di consumatori (l’elenco delle associazioni è pubblicato online su www.tuttoconsumatori.org).

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